Le presunzioni in materia possessoria

Cosa si intende per presunzioni in materia possessoria? In questo articolo facciamo il punto su tale argomento.

Il possesso viene comunemente definito come il potere sulla cosa e si manifesta nell’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale minore. Tale relazione con la cosa posseduta viene definita “di fatto” e può essere realizzata sia direttamente dal titolare del diritto sia a mezzo di una terza persona, tecnicamente definita, nel linguaggio giuridico, detentore.

La differenza sostanziale tra la posizione del possessore e quella del detentore è maggiormente evidente con riguardo alla minore tutela che l’ordinamento appronta per quest’ultima figura. Ad esempio, il detentore non può mai usucapire il bene. Il discrimine tra il possessore, da un lato, ed il detentore, dall’altro, è da rinvenire nell’elemento psicologico con il quale viene esercitato il potere di fatto sulla cosa: mentre il possessore esercita il suddetto potere con l’animus possidendi, ossia nella convinzione di tenere la cosa come propria o esercitare su di essa il diritto come a sé spettante, il detentore esercita il suo potere nella piena consapevolezza che il possesso sulla cosa appartenga di fatto ad altri.

Ciò premesso è opportuno sottolineare che spesso accade che colui che ha iniziato a tenere la cosa come detentore ne acquisti successivamente il possesso per mutamento del titolo con il quale esercita il potere. Con riferimento a queste particolari situazioni è opportuno avere riguardo al momento in cui la mutazione del titolo si è concretizzata.

Particolare importanza svolgono le presunzioni in materia di possesso, tutte di natura semplice, dunque vincibili con la prova contraria (juris tantum). A tal proposito vengono in considerazione la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 cod.civ., (in base alla quale si presume che colui che esercita su una cosa un potere di fatto consistente in una relazione immediata e diretta ne abbia il possesso), quella di continuità del possesso o presunzione di possesso intermedio di cui all’art. 1142 cod.civ. (in base alla quale si
presume che l’attuale possessore che ha posseduto in un tempo più remoto abbia avuto il possesso anche nel tempo intermedio), la presunzione di possesso anteriore o di contestualità tra tempo del titolo ed insorgenza del possesso di cui all’art. 1143 cod.civ. (in base alla quale se il possessore è tale in base ad un titolo, la data ad esso relativa fa presumere che il possesso sia stato istituito in pari tempo), infine si può fare menzione della presunzione di buona fede prevista dall’art. 1147 cod.civ., in forza della quale in materia di possesso la buona fede del possessore si dà per esistente.


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